mercoledì 12 agosto 2009

Tribunale di Sorveglianza di Milano aggiornamenti sul compagno Valter


Come annunciato rendiamo note le disposizioni penali decise dal tribunale di sorveglianza di Milano nei confronti del compagno Valter condannato alla pena di 4 anni per antifascismo in relazione ai fatti dell'11 marzo 2006 di corso Buenos Aires a Milano. Tre anni sono stati indultati e al compagno gli rimanevano da scontare 11 mesi e 14 giorni di reclusione (gli altri 16 giorni li aveva scontati preventivamente a S.Vittore prima del processo).

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha così "concesso"l'affidamento in prova ai servizi sociali del compagno del CCP Valter Ferrarato il quale, tramite il suo avvocato, aveva fatto istanza per le pene alternative a seguito della sentenza della cassazione che convalidò le condanne a 4 anni per gli antifascisti che l'11 marzo 2006, a Milano, tentarono di impedire la parata di Fiamma Tricolore. Un azione antifascista, quella del 2006, che, malgrado alcuni limiti, ha rilanciato, sul territorio nazionale, l'antifascismo militante e smascherato quanti, sopratutto tra le file della sinistra borghese, si riempivano la bocca di antifascismo usandolo soltanto come paravento e specchietto per le allodole. Non si può essere antifascisti fino ad un certo punto, fino a che le leggi borghesi te lo permettono. O si è antifascisti o non lo si è!
Morte al fascio e alle ronde nere!

Collettivo Comunista Piemontese.
a seguito l'ordinanza del tribunale di sorveglianza.


Il tribunale di sorveglianza di Milano riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.

Dott.ssa Ferrazzi Rossella Presidente

Dott.ssa Ceffa Cristina Magistrato di Sorveglianza

Dott.ssa Mariani Elena Esperto

Dott.ssa Rabuffetti Serena Esperto

Ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

Premesso che FERRATO VALTER nato a Varallo (VC) il 05/08/1963 residente in Torino (…) in relazione alla pena di anni 4 di reclusione da cui, detratto il presofferto con l’applicazione del consono, la pena residua espianda risulta pari a mesi 11 14 giorni di reclusione, inflitta con sentenza N°5977/2006 R.G emessa in data 12-11-2007 dalla Corte di Appello di Milano sez. Prima, in riforma alla sentenza emessa in data 19-07-2006 dal Gip presso il Tribunale di Milano, definitiva il 27-11-2008, per i reati di cui gli artt.
1) 110 CP., 81 c.l CP, 81 c.2 CP, 112 n.1 CP, 419 CP., 4 L. 895/1967, 5 D.P.R 152/1975, 61 n.2 CP.
2) 110 C.P, 81 c1 C.P, 81 c.2 C.P, 112 n.1 C.P, 336 C.P, 582 C.P, 585 C.P.

Commesso in data 11-03-2006 in Milano,
esecuzione n. 896/2008 SIEP Proc. Gen. Rep. C.A. Milano sospesa in data 09-01-2009, ha avanzato istanza tendente ad ottenere il beneficio dell’affidamento ordinario o, in subordine, della detenzione domiciliare; che il suddetto, regolarmente citato a comparire dinanzi a questo Tribunale è comparso all’odierna udienza;
ritenuta l’ammissibilità della domanda a norma dell’art. 47 O.P.;
rilevato inoltre che in base agli elementi raccolti in sede istruttoria e nel corso del dibattimento, la misura alternativa dell’affidamento anche attraverso adeguate prescrizioni, è idonea a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione dal pericolo che commetta altri reati, non sembrando necessaria una misura maggiormente restrittiva come la detenzione domiciliare e atteso che:





• Il Sig. Ferrarato si è reso colpevole di devastazione e saccheggio, incendio, illecito porto di bottiglie molotov, artifizi esplodenti, bombe carta, benzina e liquidi incendiari in concorso, violenza a pubblico ufficiale, aggressione e lesioni personali in concorso nel corso di una manifestazione avvenuta a Milano;
• Non vi sono procedimenti pendenti
• I precedenti penali, per la maggior parte per violazione dell’art. 624 C.P. sono risalenti nel tempo;


P.Q.M

Visti gli art. (…)

ACCOGLIE

L’istanza di affidato ordinario;
NP per l’istanza di detenzione domiciliare

DISPONE

Che il predetto sia affidato all’Ufficio di Esecuzione Esterna (U.E.P.E) di Torino (già CSSA) per il periodo di pena residua;
(…)

IMPONE

Al suddetto le seguenti prescrizioni

I. Entro 10 giorni dall’avvenuta notifica della presente ordinanza, dovrà prendere contatto con l’UEPE di Torino incaricato di affiancarlo nell’opera di adattamento alla vita sociale.
II. Dovrà mantenere contatti con l’U.E.P.E. stesso secondo quanto da questo indicatogli
III. Dovrà fissare la propria dimora in Torino
IV. Non potrà abbandonare la provincia di Torino
V. Non potrà compiere viaggi notturni ne all’estero
VI. Non potrà frequentare pregiudicati, omettendo altresì di frequentarne gli ambienti
VII. Potrà lasciare la propria dimora alle 6.00 del mattino onde recarsi al lavoro e per le altre esigenze di vita e dovrà farne ritorno non oltre le 23.00, con divieto di uscire fino al mattino successivo, se non per comprovate necessità gravi, preventivamente comunicate alle Forze dell’Ordine e da documentare tempestivamente all’U.E.P.E.;
VIII. Dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per favorire i controlli delle Forze dell’Ordine;
IX. Dovrà adempire puntualmente agli obblighi di assistenza famigliare;
X. Dovrà portare sempre con se copia del presente provvedimento
XI. Dovrà richiedere tre mesi prima, salvo sopraggiunte necessità, ogni modifica delle prescrizioni.

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